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Diritto d'Autore
Consulenza legale su tutti gli aspetti relativi alla tutela del Diritto d'Autore in internet e non (su testi, siti web, musica, audiovisivi, software), con speciale attenzione alla modalità tecniche di abuso (plagio, pirateria, hacking, eccetera).
Domini Internet
Consulenza relativa alla registrazione di Nomi a Dominio Internet che non contrastino con segni distintivi e marchi altrui.

Consulenza per giudizi di riassegnazione e contestazione di Domini Internet.

 

Regole di Naming

Versione - 3.9

SEZIONE 1
Regolamento di Assegnazione

1. Scopo

Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a
Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia
gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System
Interconnection (OSI).

Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la
Registration Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming
Authority Italiana (NA).

Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo
Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a
cui si fa riferimento sono descritti in un apposito "Tutorial"
disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della
normativa, non puo' venire utilizzato come testo probante ed e' messo a
disposizione a puro scopo didattico informativo.

2. Compiti della Registration Authority Italiana

La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD
"it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalita'
operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1,
RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti.

Alla RA e' affidata la verifica della rispondenza delle richieste di
assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle
Procedure Tecniche di Registrazione.

La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti
oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO
3166), compresa la parte geografica:

a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi
aggiornamenti;
b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e
loro successivi aggiornamenti;
c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS
RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi
aggiornamenti;
d) "relative distinguished names" secondo lo standard ITU X.500 e
successivi aggiornamenti.

3. Nomi a dominio

I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti,
seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle
Procedure Tecniche di Registrazione.

I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente
gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti
sulla rete.

4.Registrazione

I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in
uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea. Le
associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o
equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o
equivalente) possono registrare un solo nome a dominio.

5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani

I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD
"it" oppure sotto la struttura geografica predefinita.

La struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle
delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle
province, con i nomi dei comuni italiani.

I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita
sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente
equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili.

La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano
e' riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso
la NA.

6. Obbligatorieta' della registrazione

Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it",
oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e'
obbligatoria la registrazione presso la RA.

7. Nomi Riservati

Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od
assegnabili solo a soggetti predeterminati.

Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli
caratteri:

- direttamente al di sotto del ccTLD "it" (IPS);
- come campo PRMD (ISO/IEC 10021);
- come campo Org (X.500).

L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento "Nomi a
Dominio Riservati", e' parte integrante delle presenti regole di naming
ed e' disponibile presso la NA.

I nomi a dominio, contenuti nell'elenco dei nomi riservati ed
appartenenti alla struttura geografica predefinita registrati in data
antecedente al loro inserimento come nomi a dominio riservati, potranno
essere mantenuti dagli assegnatari per un periodo massimo di un anno
dalla data in cui tali nomi sono stati dichiarati riservati.
Dopodiche' verranno utilizzati in conformità alle regole e procedure di
naming.

I nomi a dominio gia' registrati che risultassero corrispondere a
gTLD rimangono in uso agli attuali assegnatari.
Tuttavia sono inibiti SLD su di essi, in qualsiasi modo effettuati,
per soggetti terzi rispetto all'assegnatario.

8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni

Un nome a dominio non e' prenotabile.

Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi
sotto il ccTLD "it" non puo' considerarsi come pre-riservato in altre
posizioni dell'albero dei nomi stesso.

9. Assegnazione di un nome a dominio

La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando
avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato
solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e'
stata verificata la effettiva funzionalita', cioe':

- la corretta operativita' dei nameserver autoritativi del nome a
dominio e la raggiungibilita' dell'indirizzo "postmaster" per il
nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021;
- la corretta operativita' e la raggiungibilita' del DSA nel caso ITU
X.500.

10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato

Un nome a dominio puo' essere trasferito per accordo delle parti, per
successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una
procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. E' comunque
vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.

Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non
puo' essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione.
Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può
nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque.

Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una
richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il
cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio
italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del
nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di
un nome a dominio.

11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure
b) d'ufficio; oppure
c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale.

11.1 Revoca per rinuncia

Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte
dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA e' tenuta ad assicurare
il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei
mesi.

11.2 Revoca d'ufficio

La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti
casi:

- venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno
determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it", ove
previsti;
- mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai sensi del
successivo articolo 13.2;
- mancata presentazione dei documenti previsti ai sensi del articolo 3.2
delle procedure tecniche di registrazione;
- non "visibilita'/raggiungibilita' ", per piu' di 3 mesi, degli
oggetti appartenenti al dominio assegnato (o mancato funzionamento
dei nameserver autoritativi riportati nel modulo tecnico presente
nello RNA o loro errata configurazione in accordo a quanto
specificato nell'art. 1.4 delle procedure tecniche di registrazione o
irraggiungibilita' dell'indirizzo di posta elettronica
"postmaster@<dominio registrato>.it").
La verifica di questa mancanza di visibilita'/raggiungibilita' deve
essere effettuata tecnicamente a cura della RA, d'ufficio o su
richiesta scritta di parte.
Nel caso di revoca, il nome a dominio non puo' venire riassegnato in
uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca.
- violazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 delle
regole di naming

11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale

La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una
decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che
l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso
non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato
revocato.

Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e'
immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti
diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione
contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza.

12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:

a) per ordine dell'autorita', oppure
b) su richiesta dell'assegnatario, oppure
c) nell'ipotesi di cui all'art 12.3

12.1 Sospensione per ordine dell'autorita'

La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine
dell'autorita' giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di
provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne
venga inibito all'assegnatario l'uso.

Il nome a dominio cosi' sospeso viene ripristinato a favore
dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo
dell'autorita' giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano
respinte le richieste di chi ne contestava la legittimita' dell'uso,
oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del
quale il provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso,
si e' estinto.

Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo
viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o
decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che
l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.

12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario

La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale
ne sia contestato giudizialmente l'uso.

In questa ipotesi, la RA e' tenuta a ripristinare il nome a dominio a
favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.

12.3 Sospensione di un nome a dominio appena assegnato

Contestualmente all'assegnazione di un nome a dominio, la RA qualora
ravvisi la necessita' e l'urgenza di una verifica di quanto dichiarato
dall'assegnatario nella lettera di AR, puo' richiedere la verifica dei
documenti ai sensi dell'art 13.2 e sospendere il nome a dominio nell'attesa
del ricevimento dei documenti.

La RA, una volta espletate le verifiche previste all'art 13.2, e' tenuta a
ripristinare il nome a dominio all'assegnatario, oppure, qualora si
verifichino le ipotesi di cui all'art 13.3, a revocarlo.

13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo
elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita'
ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla
RA ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi
richiede l'uso del nome a dominio.

La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla
suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni.

13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilita'

L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilita'
civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il
richiedente e' tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di
Responsabilita' (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA.

Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del
richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i
principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet,
di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi
espressi nel documento "Netiquette" (disponibile presso la NA) e di
impegnarsi a rispettarli.

Nella lettera di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le
controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale
costituito presso la NA

13.2 Verifiche della Documentazione

La RA puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i
documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR.

I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro
15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari esteri tale termine
si intende raddoppiato.

13.3 Mancata presentazione di documentazione.

Nei casi in cui:

- la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto termine;
oppure
- il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure
- emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal
richiedente;

e' facolta' della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio.

13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.

La RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri
server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di
responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a
dominio e di quanto altro necessario.

SEZIONE 2
Risoluzione delle Dispute

14. Procedura di Contestazione

Chiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati
in uso e contenuti nel RNA.

14.1 Introduzione della contestazione

Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata
alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto
assegnato in uso ad un soggetto altrui.

La lettera di contestazione deve contenere le generalita' del mittente,
il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il
pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume
leso.

14.2 Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione

In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore
contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota
anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso
pubblico ma ottenibile su richiesta.

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione,
la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione
dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla
procedura arbitrale di cui all'articolo 15 o alla procedura di
riassegnazione del nome a dominio di cui all'art. 16.

La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere
tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le
informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA.

La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa
all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo
rimborso delle spese.

14.3 Contestazione Pendente

La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel
caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle
parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15, oppure da parte del
contestante attivando una procedura di riassegnazione di cui all'art. 16.
La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione
viene risolta.

In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a
confermare alla RA almeno ogni sei mesi la propria volonta' di mantenere
pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto
contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione, salvo
che abbia ricevuto comunicazione dell'esistenza di un giudizio, di un
arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale dominio.

14.4 Contestazione Risolta

La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui

1. riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate;
oppure
2. riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale
sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo
15.6 di questo Regolamento; oppure
3. riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita'
giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la
questione; oppure
4. riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della
sua volonta' di abbandonarla; oppure
5. la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia alla sua
assegnazione; oppure
6. il nome a dominio contestato sia nello stato di NO-PROVIDER-MNT e siano
decorsi i tre mesi previsti dall'art. 3.2 delle Procedure Tecniche di
Registrazione senza che la RA abbia ricevuto da parte del soggetto
assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione;
7. una delle due parti offra prova dell'avvenuta estinzione di un
procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia;
oppure
8. siano trascorsi 6 mesi dal momento in cui e' stata posta la
contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la
propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure
9. siano trascorsi 6 mesi dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato
la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla; oppure
10. riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16
che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure
11. riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16
che respinga la contestazione; oppure
12. proceda alla revoca d'ufficio del nome a dominio ai sensi dell'art.11.2.

Una contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le
stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non
sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 10 e 11 di questo articolo.

14.5 Effetti della risoluzione della contestazione.

Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA:

a - se la risoluzione e' avvenuta
* in base ai punti "4", "7", "8", "9" o "11" del precedente articolo
14.4, oppure
* in base al punto "10" del precedente articolo 14.4, oppure
* in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la
sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli
all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure
* in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti
concordino sulla legittimita' della registrazione dell'assegnatario
resistente alla contestazione,
allora la RA rimuove dal RNA la notazione "valore contestato/challenged
value" per il nome a dominio contestato;

b - se la risoluzione e' avvenuta
* in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4, e la
sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli a
chi ha posto la contestazione, oppure
* in base al punto "9" del precedente articolo 14.4, oppure
* in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti
concordino sulla illegittimita' della registrazione dell'assegnatario
resistente alla contestazione, oppure
* in base al punto "5", "6", "10" o "12" del precedente articolo 14.4 ,
allora la RA rimuove dal RNA l'assegnazione del nome a dominio contestato.

14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso

Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la
rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la
automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione.

Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio
contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve
inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della
contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la
normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura
per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui
la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere
nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.

15. Comitato di arbitrazione

15.1. Clausola arbitrale.

Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA puo' impegnarsi, con
la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato
irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel
nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo
come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale.

15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione.

E' costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato e'
composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al
Presidente della NA, con esclusione del Presidente stesso, del
Vicepresidente e del Direttore del Comitato Esecutivo (CE) in carica.

L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di
arbitrazione e' disponibile presso la segreteria della NA.

15.3 Composizione del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di
arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il
terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due
arbitri di parte come sopra nominati.

La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a
procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata
indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al
Presidente della NA, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro
prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto
della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e
di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio
domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito
all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato
di arbitrazione.

La parte alla quale e' rivolto l'invito di nomina dell'arbitro e' tenuta
a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il
proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In
mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere che la nomina sia
fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale
arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e'
comunicata alle parti per posta elettronica.

Gli arbitri di parte cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi
dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale.
Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu'
diligente puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della
NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando
il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti
via posta elettronica.

Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno
successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del
collegio stesso.

Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla
costituzione del collegio arbitrale.

15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale.

Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che
assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle
sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti.

Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del
giudizio nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il
rispetto del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle
parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le
proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore
di 10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e
sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola
di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi
rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non
ritenga sentirla personalmente.

Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle
memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta elettronica,
salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta
cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione
originale non trasmissibile per posta elettronica.

15.5 Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale.

Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio
arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al
nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA e'
tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti.

Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo'
delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e'
tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso
richieste.

15.6 Decisione del collegio arbitrale.

Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori,
sulla base delle presenti regole di naming e delle norme
dell'ordinamento italiano.

Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la
decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo
della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono
conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del
comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a cura del
presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di
una parte, decida il contrario.

La decisione del collegio arbitrale e' inappellabile.

Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte
della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione della decisione stessa.

15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.

Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello
del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico
della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il
collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in
parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa,
determinandole, se del caso, in via equitativa.

I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il
giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto
dalla tariffa forense vigente al momento della decisione.

16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato

16.1 Applicabilità della Procedura

I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14
possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla
presente Procedura di riassegnazione.

La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio
registrati sotto il ccTLD .it.

16.2 Natura della Procedura

La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla
disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato
registrato e mantenuto in mala fede.

L'esito della procedura puo' essere solo la riassegnazione di un nome
a dominio.

La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle
parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato
previsto dall'art. 15 delle regole di naming.

16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.

La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai
requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti conduttori".

La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi
contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo
carico di chi contesta un nome a dominio.

La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio
contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al
collegio arbitrale previsto dall'art. 15 delle regole di naming. Qualora un
giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15
delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa
si estingue.

16.4 Fonti della Procedura

La Procedura è regolata:

a) dalle presenti regole di naming;

b) dalle norme contenute nel documento "Procedura di riassegnazione di nome
a dominio", che fanno parte integrante delle regole di naming;

c) dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte dagli enti
conduttori ed approvate ai sensi del successivo art. 16.5, II comma.

16.5 Controllo sugli enti conduttori

Le organizzazioni di cui all'articolo 16.3, I comma, potranno adottare
proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le
disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di
naming e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla
lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi
di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la
modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal
Comitato esecutivo.

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni
che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo
sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della NA. Nel
caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un
ente conduttore, il presidente della NA può esonerarlo dalla conduzione
delle procedure.

16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato

Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo
(denominato "ricorrente") affermi che:

a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e
cognome; e che

b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto
o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C
di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto
o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo
viene trasferito al ricorrente

In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente
sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora
provi che:

1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha
usato o si e' preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;
oppure

2) che e' conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale,
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio; oppure

3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o
di violarne il marchio registrato.

16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.

Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato
registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro
modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei
diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un
corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi
ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio;

b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per
impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale
nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con
quella del ricorrente;

c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente
con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o
usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del
ricorrente.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di
saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e
nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra
elencate.

16.8 Pluralità di procedure

Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un
singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono
sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata. Qualora la
prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del
nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono.

16.9 Ruolo della Naming Authority

La Naming Authority è estranea al merito del procedimento e non è
responsabile dell'operato degli enti conduttori che gestiscono le
procedure.

16.10 Pubblicazione delle decisioni

L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono
rese pubbliche sul web della Naming Authority e sul web dell'ente
conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui
detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non
ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.

16.11 Attuazione della decisione

Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio
contestato, la sua decisione sara' eseguita dalla Registration Authority
(applicandosi in tale ipotesi le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6), a
meno che la stessa non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le e'
pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente
documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento
giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. Qualora -
ricorrendone i presupposti - la parte che ha iniziato il suddetto
procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo
terzo comma, essa dovra' farne esplicita e motivata richiesta nella stessa
comunicazione.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i
successivi 10 giorni, dalla produzione di fotocopia dell'atto introduttivo
del giudizio regolarmente notificato; in difetto di cio', la RA procede alla
riassegnazione del nome a dominio.

Esclusivamente nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio debba
essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione
della fotocopia dell'atto notificato (trascorso inutilmente il quale la RA
effettuera' la riassegnazione del nome a dominio) e' di 30 giorni, decorrenti
dalla data in cui la RA ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma.

Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra si estingua, su
istanza della parte interessata la Registration Authority da' esecuzione
alla decisione del collegio.

16.12 Costo della procedura

Il costo della procedura non puo' essere inferiore a 400 euro (piu' IVA ove
applicabile). Di tale costo, il 5% sara' di competenza della NA, quale
rimborso forfettario delle spese di esecuzione delle decisioni.

17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure

17.1 Requisiti soggettivi

Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o
private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea.

17.2 Presentazione delle domande

Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate
al Presidente della Naming Authority, che decide entro 20 giorni dalla
presentazione delle domande.

La domanda deve contenere:

a) Nome dell'ente conduttore, con l'indicazione del legale rappresentante;

b) La data di costituzione;

c) Il nome e l'indirizzo della persona delegata alla gestione
amministrativa delle procedure;

d) I criteri con i quali l'ente conduttore si è attenuto ed intende
attenersi per la scelta dei propri saggi;

e) L'indicazione dell'URL dell'ente conduttore;

f) L'indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di
gestire mensilmente;

g) L'indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali
e collegi di tre saggi.

Nella propria domanda l'ente conduttore deve dichiarare;

a) di sottoporsi alle norme predisposte dalla Naming Authority ed accettare
le variazioni che ad esse fossero nel tempo apportate;

b) che i saggi indicati nell'elenco conoscono le regole di naming e
le norme predisposte per la conduzione delle procedure;

c) la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali
anche presso altri enti conduttori.

Alla propria domanda l'aspirante ente conduttore deve allegare:

a) Un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che
accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei
nomi a dominio;

b) Il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente conduttore
intende seguire per la conduzione delle Procedure.

c) L'accettazione da parte dei saggi di far parte dell'elenco di cui al
punto a) del presente comma.

Al momento della presentazione della domanda, l'ente conduttore deve
rendere accessibile al presidente della NA l'URL in cui sono pubblicate le
indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti a) e b)
del precedente comma del presente articolo.

17.3 Accettazione della domanda

Il Presidente della Naming Authority, valutata l'opportunita' di abilitare
nuovi enti conduttori in relazione alle necessita' dell ccTLD "it", accetta
le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a
quanto previsto nell'art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non
siano in contrasto con le regole di naming.

La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la
presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente.

Gli enti le cui domande siano state respinte per motivi di opportunita'
devono essere avvertiti nel momento in cui tali motivi vengano meno

17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure

L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione
delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore e'
subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui all'art.
17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli
allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b)

17.5 Revoca dell'abilitazione

L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative e' revocata
dal Presidente della Naming Authority nel caso in cui:

a) l'ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura
concorsuale;

b) i suoi saggi si riducano a meno di 15;

c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da
parte dei collegi;

d) sia comprovata la falsita' delle indicazioni contenute nella domanda.

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